1. Competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell’affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza (682 c.p.p.).
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge (1).