Art. 236 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza

Articolo 236 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell’affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza (682 c.p.p.).
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge (1).

Articolo 236 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Competente a dichiarare l’estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell’affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza (682 c.p.p.).
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 53 del 16 febbraio 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma e degli artt. 14 ter, primo, secondo e terzo comma, e 30 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consentono l’applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio.

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