Art. 233 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Giudizio direttissimo

Articolo 233 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero, procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa (1).

Articolo 233 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero, procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio 1991 n. 68, ha dichiarato illegittimo questo comma.

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