1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero, procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa (1).