1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità (411 c.p.p.) o per essere ignoto l’autore del reato (415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice (425 c.p.p.).