Art. 232 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione

Articolo 232 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità (411 c.p.p.) o per essere ignoto l’autore del reato (415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice (425 c.p.p.).

Articolo 232 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità (411 c.p.p.) o per essere ignoto l’autore del reato (415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice (425 c.p.p.).

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