Art. 231 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero

Articolo 231 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero (405 c.p.p.).

Articolo 231 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero (405 c.p.p.).

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