Art. 228 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti

Articolo 228 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.
2. Continua a osservarsi la disposizione dell’articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.]

Articolo 228 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.
2. Continua a osservarsi la disposizione dell’articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.]

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