Art. 221 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

Articolo 221 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli artt. 331 e 347 del codice per l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

Articolo 221 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli artt. 331 e 347 del codice per l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

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