Art. 218 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Ipoteca legale

Articolo 218 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale (189, 190 c.p.).
2. L’ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice (316 ss. c.p.p.).

Articolo 218 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l’ipoteca legale (189, 190 c.p.).
2. L’ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice (316 ss. c.p.p.).

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