Art. 216 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

Articolo 216 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l’esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari (285, 312, 656, 658 c.p.p.).

Articolo 216 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l’esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari (285, 312, 656, 658 c.p.p.).

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