Art. 209 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato

Articolo 209 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

Articolo 209 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l’indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

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