Art. 208 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

Articolo 208 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo s’intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

Articolo 208 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo s’intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

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