Art. 207 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Ambito di applicazione delle disposizioni del codice

Articolo 207 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III (241 ss.).

Articolo 207 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III (241 ss.).

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