Art. 193 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

Articolo 193 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Il provvedimento che concerne la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli artt. 669 e 673 del codice (reg. c.p.p. 33).

Articolo 193 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Il provvedimento che concerne la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli artt. 669 e 673 del codice (reg. c.p.p. 33).

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