Art. 192 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Annotazione del decreto di grazia

Articolo 192 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero competente a norma dell’art. 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull’originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

Articolo 192 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero competente a norma dell’art. 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull’originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

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