Art. 19 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Sospensione cautelare

Articolo 19 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Articolo 19 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

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