Art. 187 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Determinazione del reato più grave

Articolo 187 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato (671 c.p.p.).

Articolo 187 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato (671 c.p.p.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche