Art. 186 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Articolo 186 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

Articolo 186 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

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