Art. 185 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione

Articolo 185 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’art. 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.

Articolo 185 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’art. 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.

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