Art. 184 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

Articolo 184 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’art. 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

Articolo 184 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’art. 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

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