Art. 180 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Sanzioni pecuniarie

Articolo 180 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall’art. 178 comma 2 o dall’art. 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da € 25 a € 258 a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell’art. 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da € 12 a € 129 a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell’art. 664 del codice.

Articolo 180 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall’art. 178 comma 2 o dall’art. 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da € 25 a € 258 a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell’art. 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da € 12 a € 129 a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell’art. 664 del codice.

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