Art. 175 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Determinazione del giudice di rinvio

Articolo 175 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio (623 c.p.p.) la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Articolo 175 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio (623 c.p.p.) la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

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