Art. 171 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Questione dedotta nel corso della discussione

Articolo 171 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute (614 c.p.p.).

Articolo 171 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute (614 c.p.p.).

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