Art. 167 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Nuovi motivi della impugnazione già proposta

Articolo 167 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso di presentazione dei motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art. 581 comma 1 lett. a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Articolo 167 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Nel caso di presentazione dei motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art. 581 comma 1 lett. a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

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