Art. 166 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato

Articolo 166 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice.]

Articolo 166 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice.]

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