Art. 161 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

ARTICOLO ABROGATO Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

Articolo 161 - norme di attuazione del codice di procedura penale

[1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell’articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.]

Articolo 161 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

[1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell’articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.]

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