Art. 160 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale

Articolo 160 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’art. 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
[2. Quando il pubblico ministero deve fissare l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli artt. 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l’individuazione della data dell’udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questi manchi, dal presidente del tribunale (reg. c.p.p. 20)] (1).

Articolo 160 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’art. 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
[2. Quando il pubblico ministero deve fissare l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli artt. 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l’individuazione della data dell’udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questi manchi, dal presidente del tribunale (reg. c.p.p. 20)] (1).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 54 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

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