Art. 152 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento

Articolo 152 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’art. 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’art. 225 del codice.

Articolo 152 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’art. 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’art. 225 del codice.

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