Art. 150 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Esame delle parti private

Articolo 150 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.

Articolo 150 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.

Istituti giuridici

Novità giuridiche