Art. 15 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Promozioni

Articolo 15 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria (56 c.p.p.) non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Articolo 15 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria (56 c.p.p.) non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

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