Art. 148 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento

Articolo 148 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’art. 491 comma 4 del codice, sono restituiti al pubblico ministero.

Articolo 148 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’art. 491 comma 4 del codice, sono restituiti al pubblico ministero.

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