Art. 146 bis – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Partecipazione al dibattimento a distanza

Articolo 146 bis - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone (1).
1 bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata (2).
1 ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1 bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario (3).
1 quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1 bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario (3).
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza (4).
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4 bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento (5).
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore.
Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto.

Articolo 146 bis - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone (1).
1 bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata (2).
1 ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1 bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario (3).
1 quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1 bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario (3).
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza (4).
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4 bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento (5).
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore.
Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice  penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 (*) del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni (**) ».
(*) Le parole: «nonché nell’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4» sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(**) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Questo comma, inserito dall’art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato da ultimo così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (*)».
(*) Questo comma, inserito dall’art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9.
A norma dell’art. 2, comma 1 bis, del medesimo decreto, qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 77, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. d), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza».
(5) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 77, lett. e), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

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