(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 (*) del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni (**) ».
(*) Le parole: «nonché nell’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4» sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(**) Questa lettera è stata soppressa dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Questo comma, inserito dall’art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato da ultimo così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41 bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (*)».
(*) Questo comma, inserito dall’art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9.
A norma dell’art. 2, comma 1 bis, del medesimo decreto, qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 77, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, lett. d), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Si riporta il testo previgente: «2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza».
(5) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 77, lett. e), della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 77 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.