Art. 140 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna

Articolo 140 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Durante il termine per proporre opposizione (461 c.p.p.), le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’art. 459 comma 1 del codice.

Articolo 140 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Durante il termine per proporre opposizione (461 c.p.p.), le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’art. 459 comma 1 del codice.

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