Art. 136 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Limiti all'effetto estintivo

Articolo 136 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. L’effetto estintivo previsto dall’art. 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Articolo 136 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. L’effetto estintivo previsto dall’art. 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

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