(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 14 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Le parole: «e 1 bis» sono state così sostituite dalle seguenti: «, 1 bis e 1 quater» dall’art. 1, comma 79, della L. 23 giugno 2017, n. 103.
A norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 21 settembre 2018, n. 108, l’efficacia delle disposizioni di questo comma, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 luglio 2018) fino al 15 febbraio 2019.
A norma dell’art. 1, comma 81, della L. 23 giugno 2017, n. 103, le disposizioni di cui a questo comma acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (4 luglio 2017), fatta eccezione per le disposizioni del predetto comma 79 relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270 bis, primo comma, e 416 bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
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