1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’art. 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.
1 bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater (1) e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (2).