Art. 133 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Notificazione del decreto che dispone il giudizio

Articolo 133 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’art. 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.
1 bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater (1) e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (2).

Articolo 133 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’art. 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.
1 bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater (1) e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (2).

Note

(1) Le parole: «, 319 quater» sono state inserite dall’art. 1, comma 79, della L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’articolo 3, comma 5, della L. 27 marzo 2001, n. 97.

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