Art. 131 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Deposito degli atti per l'udienza preliminare

Articolo 131 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’art. 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

Articolo 131 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’art. 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

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