Art. 128 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

Articolo 128 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall’art. 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall’art. 417 comma 1 lett. a), b), c) del codice.

Articolo 128 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Nel caso previsto dall’art. 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall’art. 417 comma 1 lett. a), b), c) del codice.

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