Art. 126 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione

Articolo 126 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall’art. 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

Articolo 126 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Nel caso previsto dall’art. 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

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