Art. 122 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Trasmissione della richiesta di convalida

Articolo 122 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Con la richiesta di convalida prevista dall’art. 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’art. 384 comma 1 del codice.

Articolo 122 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Con la richiesta di convalida prevista dall’art. 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’art. 384 comma 1 del codice.

Istituti giuridici

Novità giuridiche