Art. 120 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo

Articolo 120 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Agli adempimenti previsti dall’art. 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l’arresto o il fermo. Se l’arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all’ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall’art. 389 comma 2 del codice.

Articolo 120 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Agli adempimenti previsti dall’art. 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l’arresto o il fermo. Se l’arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all’ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall’art. 389 comma 2 del codice.

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