Art. 115 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria

Articolo 115 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Le annotazioni previste dall’art. 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.
Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione (119).
1 bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’art. 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.

Articolo 115 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Le annotazioni previste dall’art. 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.
Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione (119).
1 bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’art. 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 8, comma 4, lett. a), della L. 13 agosto 2010, n. 136.

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