1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell’art. 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall’art. 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (1).
c bis) il certificato del casellario giudiziale europeo (2).
1-bis Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice. (3)
[2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.] (4)