Art. 110 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Richiesta dei certificati

Articolo 110 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell’art. 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall’art. 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (1).
c bis) il certificato del casellario giudiziale europeo (2).
1-bis Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice. (3)
[2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.] (4)

Articolo 110 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell’art. 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall’art. 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (1).
c bis) il certificato del casellario giudiziale europeo (2).
1-bis Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice. (3)
[2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.] (4)

Note

(1) Le parole: «delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato» sono state così sostituite dalle attuali dall’art. 53, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
(2) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 11 del D.L.vo 12 maggio 2016, n. 74.
(3) Questo comma è stato aggiunto dalla LEGGE 27 settembre 2021, n. 134
(4) Questo comma è stato abrogato dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal 45° giorno a partire dalla data di pubblicazione avvenuta sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003.

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