Art. 105 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari

Articolo 105 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Con il regolamento previsto dall’art. 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

Articolo 105 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Con il regolamento previsto dall’art. 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

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