Art. 1 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Articolo 1 - norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Agli effetti di quanto stabilito dall’art. 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.

Articolo 1 - Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale

1. Agli effetti di quanto stabilito dall’art. 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.

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