Art. 6 – Legge Testamento Biologico

(Legge 22 dicembre 2017 n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento - Biotestamento)

Norma transitoria

Art. 6 - legge testamento biologico

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Art. 6 - Legge Testamento Biologico

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

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