Art. 6 – Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Finalità e definizioni

Art. 6 - legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8(2)
2. Ai fini del presente capo, si intende: 
a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per ‘consumatore’: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.(3)

Art. 6 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(1)1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8(2)
2. Ai fini del presente capo, si intende: 
a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per ‘consumatore’: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.(3)

Note

(1) La Sezione, il §, la rubrica del capo e la rubrica cui il presente articolo appartiene è stata inserita/sostituita dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179
(3) Il presente comma prima  è stato poi così modificato dall’art. 4 ter, comma 1, lett. a), D.L. 28.10.2020, n. 137

Massime

Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della l. n. 3 del 2012, non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI-I, ordinanza n. 20917 del 7 settembre 2017 (Cass. Civ. 20917/2017)

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento “ex lege” n. 3 del 2012, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali è prevista la soddisfazione integrale, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Laddove, invece, ne sia prevista la soddisfazione non integrale, ai menzionati creditori deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha confermato il diniego di omologazione della proposta ritenuto dal giudice di merito sul presupposto che, dovendo il creditore ipotecario essere soddisfatto integralmente e non avendo rinunciato alla prelazione, non poteva essere computato ai fini del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti). Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 26328 del 20 dicembre 2016 (Cass. Civ. 26328/2016)

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