Art. 14 duodecies – Legge 27 gennaio 2012, n. 3

(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Creditori posteriori

Art. 14 duodecies - legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14 duodecies - Legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Note

(1) Il presente articolo, La rubrica del capo, la sezione cui esso appartiene sono stati così inseriti dall’art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179

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