Art. 3 bis – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Uso della telematica

Art. 3 bis - legge sul procedimento amministrativo

(1)1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.(2)

Art. 3 bis - Legge sul Procedimento Amministrativo

(1)1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 16.07.2020, n. 76 con decorrenza dal 17.07.2020, convertito in legge dalla L. 11.09.2020, n. 120 con decorrenza dal 15.09.2020.

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