Art. 20 – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Silenzio assenso

Art. 20 - legge sul procedimento amministrativo

(1)1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. (4)
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(5)
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (2)
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. (2)
[5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (3)].

Art. 20 - Legge sul Procedimento Amministrativo

(1)1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. (4)
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(5)
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (2)
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. (2)
[5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (3)].

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 21, L. 11.02.2005, n. 15, è stato, poi, così sostituito dall’art. 3, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza dal 15.05.2005.
(2) Il presente comma è stato così sostituito/modificato dall’art. 7, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009.
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’all.4, art. 4, D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30.06.2016, n. 126 con decorrenza dal 28.07.2016.
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 62, D.L. 31.05.2021, n. 77, con decorrenza dal 01.06.2021, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

Massime

Non si può applicare al rapporto di lavoro, pur se di pubblico impiego, il principio secondo cui la mancata risposta dell’amministrazione equivale all’autorizzazione, perché il principio del silenzio assenso è stabilito dalla L. 241/1990 soltanto per regolare i rapporti fra il privato e le amministrazioni. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 16597 del 22 giugno 2018 (Cass. civ. n. 16597/2018)

Nel caso di istanze volte ad ottenere concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2109 del 9 maggio 2017 (Cons. Stato n. 2109/2017)

È possibile l’applicazione del silenzio assenso solo ai casi di attività vincolata della P.A., poiché in questi casi l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge rende possibile l’avvio dell’attività sottoposta ad autorizzazione, e rende altresì possibile ogni successivo accertamento ed esercizio di poteri di autotutela o inibitori. Al contrario, nel caso di poteri discrezionali, la valutazione e la conseguente scelta della misura concreta da adottare per il perseguimento dell’interesse pubblico (per la tutela del quale il potere è stato conferito), non verrebbero ad essere effettuate da alcuno, determinandosi sia che in luogo dell’Autorità decida, in pratica, il tempo (e il caso), sia, soprattutto, una sostanziale decadenza dall’esercizio di potestà pubbliche. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3805 del 5 settembre 2016 (Cons. Stato n. 3805/2016)

Il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (secondo cui nel termine di sessanta giorni l’Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all’interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio) non è stato implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, nell’innovare l’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l’istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

La avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che l’Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove intenda adottare un nuovo provvedimento, dovrà adottarlo in via di autotutela ai sensi dei successivi articoli 21-quinquies e 21-nonies, dopo aver effettuato le valutazioni di legittimità omesse o non correttamente esercitate; è pertanto illegittimo un diniego di nulla osta reso dall’Ente Parco e sopravvenuto tardivamente dopo che si era già formato il titolo abilitativo tacito.

Il silenzio assenso previsto dall’art. 13 commi 1 e 4 L. 6 dicembre 1991 n. 394 – nella parte in cui prevede che nel termine di sessanta giorni l’Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all’interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio – non è stato implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore della L. 14 maggio 2005 n. 80, che, nell’innovare l’art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l’istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 17 del 27 luglio 2016 (Cons. Stato n. 17/2016)

In materia di condono di abusi edilizi, presupposto per il perfezionamento del silenzio assenso di cui all’art. 39 comma 4 L. 23 dicembre 1994 n. 724 è l’avvenuta ultimazione delle opere al 31 dicembre 1993; pertanto, deve ritenersi che il silenzio assenso si venga a formare solo nel caso in cui, quantomeno al momento dell’istanza, il manufatto, ancorché incompleto, sia pur sempre riferibile all’abuso per il quale è stato proposto il condono, in quanto in caso contrario si verificherebbe la manifesta inammissibilità dell’istanza per indeterminatezza dell’opera condonata, per cui non si potrebbe mai legittimamente formare il predetto silenzio accoglimento. Pertanto, in relazione al completamento funzionale del manufatto è necessario che, entro la predetta data, siano stati realizzati quei lavori che consentono di ritenere che il bene sia adeguato all’uso.

Affinché possa formarsi il silenzio-assenso in materia di condono edilizio è necessario che vi sia la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall’art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994 n. 724, per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993. Pertanto, nel caso di domanda di condono edilizio per mutamento della destinazione d’uso, deve escludersi che il meccanismo del silenzio assenso possa operare in presenza di dichiarazioni non veritiere e, comunque, in mancanza del completamento di quelle opere che avrebbero reso l’opera funzionale all’invocato mutamento di destinazione d’uso. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4182 del 20 agosto 2013 (Cons. Stato n. 4182/2013)

L’istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l’attività di repressione dell’illecito da parte del Comune ai sensi dell’art. 97 Cost. (Nella specie una società aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per l’apposizione della scritta «affissione abusiva» sui detti impianti dopo la asserita formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4045 del 18 febbraio 2011 (Cass. civ. n. 4045/2011)

Deve ritenersi che l’istituto del silenzio assenso operi anche con riguardo alla richiesta di autorizzazione alla semplice delocalizzazione di un impianto di radiodiffusione, non rientrando essa nel novero delle eccezioni normativamente previste, con conseguente esclusione, una volta che le relative condizioni si siano verificate, del reato previsto dall’art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14284 del 12 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 14284/2010)

In linea di principio, al legislatore non è affatto precluso sul piano costituzionale la qualificazione in termini di silenzio assenso del decorso del tempo entro il quale l’amministrazione competente deve concludere il procedimento e adottare il provvedimento. Si tratta, in questi casi, di una scelta di politica legislativa nell’obiettivo di tempestività ed efficienza dell’azione amministrativa e, quindi, di buon andamento, costituzionalmente compatibile perchè siano esattamente individuati l’unità organizzativa ed il soggetto addetto responsabile dell’istruttoria e degli adempimenti finali, di modo che non vi sia differenza sotto il profilo della responsabilità tra atto espresso e silenzio derivante da scelta consapevole di non esercitare il potere di intervento.

La L. 80/2005, che ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso prevedendo alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale paesaggistico e l’ambiente, non ha implicitamente abrogato la norma speciale contenuta all’art. 13 L. 394/91, che già prevedeva una speciale forma di silenzio assenso sulle istanze di nulla osta da parte degli enti parco. L’eccezione in questione, infatti, va interpretata nel senso che la generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso non può applicarsi in modo automatico alle materie indicate dall’art. 20, comma 4, ma ciò non impedisce al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche, aventi ad oggetto il silenzio assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall’ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6591 del 29 dicembre 2008 (Cons. Stato n. 6591/2008)

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, l’inerzia dell’amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi va equiparata a tacito assenso. Quest’ultima fattispecie, tuttavia, deve considerarsi eccezionale, avendo di regola l’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed esistendo situazioni, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione – da parte dell’amministrazione stessa – degli interessi coinvolti. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5628 del 11 novembre 2008 (Cons. Stato n. 5628/2008)

In materia di emissioni in atmosfera, non opera la regola del silenzio assenso trattandosi di autorizzazioni aventi ad oggetto la tutela della salute. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27118 del 23 maggio 2008 (Cass. pen. n. 27118/2008)

L’istituto del silenzio assenso non è applicabile nei procedimenti preordinati al reclutamento del personale militare, atteso che in questi casi non risulta coinvolta l’iniziativa economica privata, gli atti dell’amministrazione militare sono espressivi di ampia discrezionalità tecnica a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo e, in ogni caso, lo stesso art. 20 comma 4, L. n. 241 del 1990 espressamente esclude l’applicabilità del suddetto istituto agli atti e ai provvedimenti riguardanti la difesa militare. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6814 del 31 dicembre 2007 (Cons. Stato n. 6814/2007)

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