Art. 14 ter – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Conferenza simultanea

Art. 14 ter - legge sul procedimento amministrativo

(1)1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14 ter - Legge sul Procedimento Amministrativo

(1)1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Note

(1) Il presente articolo è stato da ultimo sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 con decorrenza dal 28.07.2016

Massime

Viola il principio precettivo d’economicità la richiesta dell’amministrazione di dare avvio ad un nuovo procedimento ad istanza di parte anziché riavviare il procedimento sospeso in forza di un atto rivelatosi ab imis illegittimo, vanificando, inoltre, in pari tempo i principi di conservazione degli atti giuridici già adottati (cfr. art. 1, comma 2, legge n. 241/1990) e di concentrazione delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi (cfr., con specifico riferimento alla VIA, art. 14-ter, comma 4, legge n. 241/1990) appositamente indetta per assumere – entro un termine certo – gli atti autorizzativi l’esercizio dell’attività d’impresa. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4907 del 23 novembre 2016 (Cons. Stato n. 4907/2016)

Nel caso della conferenza di servizi le regole dettate dall’art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 per l’annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo si innestano su di una decisione c.d. pluristrutturata, che per la sua natura necessariamente contamina la disciplina giuridica del potere di autotutela, ispirata al principio del c.d. contrarius actus; pertanto, le Amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare in autotutela per far venire meno l’assenso espresso, in quanto la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedimentale che conduce all’adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle P.A. che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte, spettando, quindi, all’Amministrazione procedente valutare se indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell’atto adottato secondo le modalità già seguite in occasione dell’adozione del provvedimento di primo grado. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4374 del 27 agosto 2014 (Cons. Stato n. 4374/2014)

Alla luce della conformazione dell’istituto della conferenza di servizi dato dalle LL. 24 novembre 2000 n. 340 e 11 febbraio 2005 n. 15, che hanno rafforzato la distinzione procedimentale tra il momento conclusivo dei lavori della conferenza e il successivo momento provvedimentale, solo il provvedimento finale con cui si determina l’assetto definitivo della fattispecie ha efficacia esterna direttamente ed autonomamente lesiva, e solo per questo vi è pertanto l’onere dell’immediata impugnazione entro i termini di decadenza. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2417 del 6 maggio 2013 (Cons. Stato n. 2417/2013)

Il modulo procedimentale della conferenza di servizi ammette che l’ente regolarmente convocato possa esprimersi unicamente in uno dei seguenti modi: a) consenso espresso (art. 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990); b) consenso tacito proveniente dall’ente regolarmente convocato il cui rappresentate non abbia espresso la volontà dell’amministrazione rappresentata in modo definitivo (art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990); c) dissenso espresso, ammissibile solo se espresso in conferenza di servizi, motivato e circostanziato (art. 14-quater, comma 7, della Legge n. 241/1990). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 434 del 24 gennaio 2013 (Cons. Stato n. 434/2013)

Nel convocare una conferenza di servizi, l’Amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare anche altre Amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all’adozione del provvedimento finale. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5590 del 5 novembre 2012 (Cons. Stato n. 5590/2012)

L’istituto della conferenza di servizi è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. In tema di conferenza di servizi, deve essere impugnato il provvedimento finale di una conferenza di servizi e non solo il relativo verbale (avente ad oggetto deliberazioni conferenziali che inerivano ad un procedimento relativo agli interventi di ripristino/bonifica su un sito inquinato d’interesse nazionale), avendo l’amministrazione procedente un potere autonomo di provvedere, non legato da un nesso di presupposizione/consequenzialità automatica alle determinazioni della conferenza, né sottoposto ad un effetto caducatorio automatico nel caso di patologia delle delibere conferenziali. È quindi inammissibile l’impugnativa del solo verbale della conferenza di servizi senza gravare l’atto amministrativo successivo e conclusivo del procedimento. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 712 del 31 gennaio 2011 (Cons. Stato n. 712/2011)

In caso di provvedimento negativo di V.I.A., espresso prima della conferenza, non può in alcun modo essere superato dalla conferenza medesima, salva la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7651 del 14 dicembre 2009 (Cons. Stato n. 7651/2009)

Deve considerarsi acquisito l’assenso dell’amministrazione qualora il rappresentante non abbia partecipato alla conferenza benché regolarmente convocato. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2224 del 13 maggio 2008 (Cons. Stato n. 2224/2008)

Nell’ambito della disciplina generale sul funzionamento della conferenza dei servizi alla quale non partecipano i privati, la norma è chiara nell’indicare che i destinatari delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte. Ciò risponde alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quello di rendere più semplice e veloce l’azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è però rimessa alle stesse amministrazioni. La lettera e la ratio dell’art. 14 ter, 2° comma, L. n. 241 del 1990 sono chiare nell’indicare che i destinatari immediati – e dunque beneficiari – delle garanzie previste per lo svolgimento dei lavori della commissione sono le autorità che vi debbono prendere parte; il ché significa che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di tali garanzie, non può certo essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura non avendo la disponibilità degli interessi pubblico sottostanti, intestati alle singole amministrazioni; tale esegesi risponde anche alla ratio complessiva del modulo procedimentale in questione che è quella di rendere più semplice e veloce l’azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco la cui valutazione è rimessa però alle stesse amministrazioni. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 826 del 4 marzo 2008 (Cons. Stato n. 826/2008)

Quando le finalità risultano assicurate dall’intervenuta espressione delle determinazioni di ogni singola autorità, devono ritenersi illogiche ed inutilmente ripetitive ulteriori convocazioni delle conferenza. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 824 del 4 marzo 2008 (Cons. Stato n. 824/2008)

La notifica del ricorso non va proposta nei confronti della conferenza, in quanto non si tratta di un organo autonomo, ma solo un modulo di semplificazione procedimentale. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8259 del 30 dicembre 2006 (Cons. Stato n. 8259/2006)

Deve considerarsi acquisito l’assenso dell’amministrazione qualora il rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà della p.a. rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero, ancora, nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza medesima. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5457 del 19 settembre 2006 (Cons. Stato n. 5457/2006)

Si ritiene che l’avvenuto inoltro dell’avviso (e della ricezione) sia provato solo attraverso un estratto dei registi del protocollo delle amministrazioni tenute a protocollare i fax in arrivo. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7450 del 15 novembre 2004 (Cons. Stato n. 7450/2004)

La pubblicazione del decreto di autorizzazione alla costruzione di una centrale termoelettrica che contenga gli elementi essenziali della pronuncia di compatibilità ambientale è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione in sede giurisdizionale previsto dall’art. 14-ter, che, per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, richiede la pubblicazione del provvedimento finale unitamente all’estratto della detta valutazione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 316 del 30 gennaio 2004 (Cons. Stato n. 316/2004)

La natura di atto recettizio dell’invito non esclude che la comunicazione possa avvenire anche tramite fax, che costituisce uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra soggetti, mediante l’utilizzo di un sistema di reti di trasmissione che consente la documentazione sia della partenza del messaggio sia della sua ricezione. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2207 del 24 aprile 2002 (Cons. Stato n. 2207/2002)

Istituti giuridici

Novità giuridiche