Art. 13 – Legge sul Procedimento Amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

Art. 13 - legge sul procedimento amministrativo

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonchè ai procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119 e successive modificazioni.(1)

Art. 13 - Legge sul Procedimento Amministrativo

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonchè ai procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119 e successive modificazioni.(1)

Note

La rubrica del presente articolo è stata apposta dall’art. 21, L. 11.02.2005, n. 15, con decorrenza dal 08.03.2005.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 23, L. 13.02.2001, n. 45.

Massime

Le delibere concernenti la determinazione delle tariffe TARSU rientrano nell’ambito dei procedimenti tributari e comunque dell’attività diretta all’emanazione di atti generali, in quanto tale espressamente dispensata dalla disciplina sulla partecipazione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13 rispettivamente commi 2 e 1, Legge n. 241/1990. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2724 del 7 giugno 2017 (Cons. Stato n. 2724/2017)

In presenza dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica, non trova applicazione l’art. 7 della Legge 241/1990, in quanto i farmacisti già titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari diretti del provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli; inoltre, l’apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017 (Cons. Stato n. 2557/2017)

Il dovere di comunicare l’inizio del procedimento ai proprietari interessati non può venir meno invocando il disposto dell’art. 13, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale, mentre l’intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione di un’opera di interesse statale non consiste in un documento di pianificazione territoriale, ma produce l’effetto puntuale e specifico dell’individuazione dell’ubicazione dell’intervento (oltre a valere come dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad incidere, in maniera immediata, sugli interessi dei soggetti proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo procedimento. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5525 del 11 novembre 2014 (Cons. Stato n. 5525/2014)

Il regolamento per il servizio di rimorchio in ambito portuale costituisce atto normativo di portata generale, come tale sottratto alle norme sulla partecipazione dei privati al procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 L. 7 agosto 1990 n. 241. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6526 del 12 dicembre 2011 (Cons. Stato n. 6526/2011)

Per quanto concerne l’esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione dei procedimenti previsti dalla L. 82/1991 in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei collaboratori di giustizia di cui al D.Lgs. 119/1993, è evidente che l’esigenza di celerità e di riservatezza non possono conciliarsi con le regole partecipative. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 764 del 29 febbraio 2008 (Cons. Stato n. 764/2008)

In materia di pianificazione urbanistica, si è ritenuta soggetta alla previsione di cui all’art. 13 la variante urbanistica, essendo la partecipazione degli interessati sufficientemente garantita dal particolare regime di pubblicità previsto dalla normativa speciale. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2004 del 17 aprile 2003 (Cons. Stato n. 2004/2003)

La decisione del legislatore di prevedere deroghe espresse all’applicazione della disciplina dettata dagli artt. 7 – 12 della L. n. 241/1990 intende evitare un ingiustificato aggravio del procedimento a fronte di procedimenti per cui l’apporto partecipativo si presenta decisamente limitato. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 178 del 20 gennaio 2003 (Cons. Stato n. 178/2003)

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